Ordinanza comunale su prevenzione incendi e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola
IL SINDACO
CONSIDERATO che con l’approssimarsi della stagione estiva la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendio;
CONSIDERATO che gli incendi nelle aree in argomento rappresentano una minaccia anche per l’incolumità pubblica;
RITENUTO opportuno predisporre per tempo misure atte a prevenire l’insorgere e il diffondersi di incendi,e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno
ORDINA
ART. 1
Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2016 è vietato nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori,fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio; lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l’innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico; abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.
- Entro il termine perentorio del 15 giugno 2016 i proprietari e/ o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e realizzare appositi viali parafuoco per una fascia di metri 20 dalla strada.
ART. 2
Nel periodo dal 15 ottobre 2016 al 15 maggio 2017, dalle ore 05:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti,giardini e frutteti,alle seguenti condizioni:
- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l’area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di larghezza non superiore a metri 2,00, limitando l’altezza della fiamma ed avendo cura di isolare l’area di bruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali;
- possono essere destinati alla combustione al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci,potature e ripuliture in loco;
- l’operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall’abitato, edifici di terzi,strade, piantagioni,siepi,materiali infiammabili e zone boscate;
- dare preventiva comunicazione al Comando di polizia municipale;
- è vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
gli organi di vigilanza hanno la facoltà di sospendere o di vietare la combustione in tutti i casi in cui sussisto condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli.
ART. 3
I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/ o artigianali con annesse aree verdi,dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi dalla vegetazione mediante l’eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità.
I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non, dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
ART. 4
Gli Enti gestori della viabilità pubblica lungo le strade di rispettiva competenza dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.
ART. 5
Fatte salve le sanzioni penali, per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7 bis del D.Lgs 267/ 2000 per un importo da € 25,00 ad € 500,00