Castelbuono: Consiglio Comunale a rischio scioglimento. C’è tempo fino al 30 settembre per approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013
Era il 21 luglio 2014, quando lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 veniva sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. Erano presenti alla Badia 14 consiglieri che si espressero con otto voti contrari e sei favorevoli. Il Rendiconto di Gestione 2013 non fu approvato, pur essendo stato esaminato dall’Organo di Revisione del Comune, che con verbale n. 7 del 24.06.2014 all’unanimità esprimeva parere favorevole.
Cinque consiglieri di minoranza, unitamente ai tre consiglieri comunali (Castiglia, Piscitello, Pitingaro) che nel precedente consiglio erano usciti dalla maggioranza costituendo il gruppo misto, bocciarono il rendiconto 2013.
In data 11 agosto 2014, dunque, è stato verbalizzato al Comune di Castelbuono il commissariamento ad acta, si tratta di una fase che non contempla al momento una vera e propria azione sanzionatoria. Il commissario, a carico del Comune, ha preso l’incarico, ma con funzioni di vigilanza affinchè il Consiglio comunale convochi l’assemblea entro 30 giorni dal suo insediamento, con un ulteriore mese di tempo per l’approvazione. Soltanto dopo quest’ulteriore termine scatterebbe il commissariamento vero e proprio.
L’adozione del bilancio di previsione è regolato dalla circolare n. 01/A.L. , emanata proprio dall’assessorato regionale agli Enti locali Settore XII Ufficio ispettivo.
A livello sanzionatorio vige l’articolo 109 bis dell’O.R.EE.LL., l’ordinamento regionale degli Enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo del 1963 numero 16 che comporta per i Comuni e le Province inadempienti l’azione sostitutiva dell’assessorato regionale agli Enti locali con la nomina di un commissario ad acta.
Nel caso specifico di Castelbuono il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013 dovrà essere approvato entro il prossimo 30 settembre 2014 , pena l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 109 bis dell’O.R.EE.LL e la sospensione con successivo scioglimento del Consiglio Comunale.