Castelbuono, il TAR Palermo accoglie il ricorso, sospesa l’ordinanza impositiva di test sierologici e\o tamponi a carico di commercianti e corrieri

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Seconda Sezione del TAR di Palermo ha accolto, in via cautelare, l’istanza di sospensiva dell’ordinanza sindacale del Comune di Castelbuono n. 140 del 25.9.2020 con la quale è stato disposto che “tutti gli esercenti il commercio al dettaglio e all’ingrosso e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale, agli ambulanti a posto fisso e quelli del mercato settimanale, agli agenti di commercio, quelli residenti e quelli provenienti da altri Comuni, ai corrieri che consegnano a domicilio ai privati e alle attività commerciali, parrucchieri, barbieri, estetiste, farmacie, di certificare a cadenza mensile la negatività da COVID-19, mediante tampone e/o test sierologico, di tutto il personale impiegato nell’esercizio delle attività”, prevedendo che “la certificazione dovrà essere inoltrata a cadenza mensile mediante posta elettronica”.

Il TAR ha ritenuto che il ricorso, allo stato, appare assistito da adeguati profili cautelari e dunque sospende l’efficacia dell’atto sindacale impugnato disponendo che l’ordinanza cautelare dovrà essere eseguita dall’amministrazione.

Il provvedimento giurisdizionale del TAR di Palermo dunque conferma la sussistenza di rilevanti profili di illegittimità che viziavano l’ordinanza – così come predisposta dall’amministrazione di Castelbuono -che era gravemente lesiva dei diritti delle categorie economiche interessate oltre che incapace di attuare un’efficace azione di prevenzione e di tracciamento dei positivi attraverso l’erronea equiparazione dei test sierologici ai tamponi.

avv. Gianfranco Raimondo
avv. Fabio Nappi

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