Castelbuono: La Costituente condanna l’allegra gestione dell’avanzo di amministrazione

Il 19 luglio scorso si è svolto il Consiglio comunale per deliberare sull’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024. Vogliamo evidenziare alcune delle criticità che hanno comportato il voto contrario della Costituente per la Castelbuono di domani.

  1. La mancanza degli allegati essenziali

Nella delibera si legge che “con le note su indicate i Responsabili di Settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

  • l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
  • l’assenza di nuovi debiti fuori bilancio da finanziare.”

Alla richiesta di poter prendere visione di tali note, il responsabile del settore finanziario, dott. Antonio Cicero, ha dichiarato che i dirigenti di settore non avevano fatto tali attestazioni ma che erano da intendersi per acquisite in assenza di indicazioni contrarie. Allora perché scrivere in delibera una cosa falsa? A nostro avviso, senza queste attestazioni non si può avere certezza del fatto che il bilancio sia in salvaguardia e, in ogni caso, i debiti fuori bilancio c’erano, eccome.

  • La copertura di spese correnti tramite somme stornate da quelle previste in conto capitale nel bilancio di previsione

Nel prospetto della variazione di bilancio, le entrate in conto capitale sono state ridotte di € 81.417,47. Questa stessa somma, attraverso un’alchimia contabile, è stata inserita come maggiore entrata nel titolo 2 (trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche), al fine di potere incrementare la spesa corrente.

Nel corpo della proposta di delibera, questa operazione non viene menzionata e quindi non vengono date spiegazioni. A noi rimane il dubbio se ciò sia legittimo. Ci chiediamo: il bilancio di previsione era dunque sbagliato?

  • Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Il comma 2 dell’art. 187 del TUEL fornisce un elenco di spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso all’avanzo di amministrazione, parte libera, dell’esercizio precedente. Secondo un tassativo ordine di priorità, possono essere finanziati:

a) debiti fuori bilancio;

b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) spese di investimento;

d) spese correnti a carattere non permanente;

e) estinzione anticipata dei prestiti.

L’avanzo libero va utilizzato quindi per interventi di natura straordinaria, imprevedibili, per investimenti e non per sopperire alla mancanza di fondi nel bilancio comunale per generiche spese di manutenzione. In Consiglio abbiamo richiamato le definizioni di “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” previste dall’art. 3 dal DPR 380/2001 (testo unico sull’edilizia). Per tutte le spese caratterizzate da continuità, e quindi anche per le manutenzioni ordinarie, il Comune è chiamato a costruire il bilancio di previsione individuando le risorse per l’intera copertura.

  • Spese non previste in modo adeguato nel bilancio di previsione

Si è dovuto fare uno storno di 67.925 € per rimpinguare il capitolo dell’energia elettrica. Evidenziamo che le spese per l’energia elettrica sono spese obbligatorie, la cui previsione deve essere effettuata sulla base della spesa dell’anno precedente. Quindi, la previsione iniziale non è stata congrua oppure non si disponeva delle risorse sufficienti a chiudere il bilancio?

  •  Una “regolarizzazione” per nascondere quello che doveva correttamente essere un debito fuori bilancio

La deliberazione n.121/2019 della Corte dei Conti stabilisce che è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio le spese sostenute per i lavori di somma urgenza per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi” in ossequio agli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del TUEL D. Lgs. 267/2000.

In questa fattispecie rientrano, a nostro avviso, le spese sostenute anche per i lavori di somma urgenza per l’adduzione dell’acqua della sorgente Calabrò.   

La deliberazione di Giunta municipale n. 81 con la quale è stata approvata la somma urgenza di Calabrò, è del 6 giugno 2024 e quindi, entro venti giorni come previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio doveva essere sottoposto al Consiglio comunale. La relativa delibera di riconoscimento del debito andava inviata alla Corte dei Conti. Si è seguita, invece, una strada differente: l’amministrazione ha scelto di destinare una quota di avanzo libero di “€ 156.200,00 per procedere alla regolarizzazione della fornitura delle tubazioni e raccorderia idrica necessari per il ripristino della vecchia condotta che dalla sorgente Calabrò raggiunge il serbatoio Croce”.

Questa “regolarizzazione” è un’altra alchimia procedurale dell’amministrazione che non condividiamo. Si tratta di un modo di procedere che stigmatizziamo fortemente, perché la legalità non è discrezionale. Teniamo a precisare che non mettiamo in discussione il finanziamento dei lavori. Avremmo votato, infatti, il debito fuori bilancio perché comprendiamo l’importanza dell’intervento in un momento di crisi idrica e climatica senza precedenti.

Un sindaco di vecchio pelo dovrebbe agire in modo corretto dopo la lunga esperienza, invece si vanta del fatto che ha il coraggio di andare fuori dalle righe e considerando tale agire senso di responsabilità. Ma si sa, il Sindaco usa le parole con molta leggerezza. Per noi il senso di responsabilità non può prescindere dalla correttezza dell’agire.

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