Forestali madoniti e personale della scuola. Diverse vittorie in sede legale dello Studio Fasano
Con due sentenze di accoglimento del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Termini Imerese, ha accolto il ricorso presentato dallo studio legale Fasano di Palermo, esperto in diritto del precariato, ed ha condannato la Regione siciliana al versamento delle differenze retributive inerenti all’anzianità di servizio al pari dei rapporti a tempo indeterminato.
I ricorrenti vittoriosi sono due forestali delle Madonie, lavoratori a tempo determinato LTD, che hanno ottenuto il diritto alla valutazione economica del servizio, al pari dei colleghi a tempo indeterminato.
Un successo giudiziario senza precedenti che sta vedendo fioccare condanne presso tutti i Tribunali della Regione, sempre su ricorsi patrocinati dallo studio legale Fasano, e che costerà caro, carissimo, in termini di pecunie alla Regione.
Immaginate il numero dei forestali a tempo determinato, circa 18.000, e moltiplicatelo per 3.500,00 euro, cifre riconosciute, oltre il diritto all’adeguamento contrattuale per l’avvenire, in busta paga.
Si tratta di un giudizio che affonda le radici nella petizione al Parlamento europeo avviata dallo studio Legale Fasano e che grazie alla dicitura comunitaria che ha eliminato la nozione di “stagionali” ha permesso di definire il lavoro dei forestali, operai a tempo determinato, come lavoro a termine.
I forestali siciliani, quindi, per il Parlamento europeo non sono stagionali ed hanno diritto ad un trattamento che non determini “discriminazione comunitaria” ossequio alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dispone quanto segue: << Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato.
Un piccolo passo, verso l’anelata stabilizzazione, che sarà discussa il 25 gennaio a Bruxelles dinanzi al Parlamento europeo proprio dallo studio legale Fasano invitato d’eccezione da parte del Presidente della Commissione PETI.
Un passo a dir poco storico per la categoria che non è mai stato rappresentato presso le istituzioni comunitarie e che oggi, finalmente, ha ritrovato degno ristoro della propria dignità, purtroppo, calpestata, per troppi anni, trent’anni, da un precariato ingiusto, illegittimo e privo di ragioni oggettive.
SERVIZIO MILITARE PERSONALE DOCENTE E ATA: SCOPRI COME RECUPERARE IL SERVIZIO AI FINI DELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE – RECUPERA FINO A 12 PUNTI
Anche per gli ATA va riconosciuto il servizio militare in sede di graduatoria
Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell’ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest’ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all’interno del testo normativo recante l’ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l’assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il servizio di leva militare obbligatorio espletato NON IN COSTANZA DI NOMINA, non è valutato dal Ministero dell’Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, guardorobieri etc).
Infatti, i ricorrenti che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ovvero servizi ad esso equiparati, hanno diritto all’attribuzione di un punteggio maggiore fino a 6 punti (pari ad un anno di servizio).
Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento, finì del punteggio, del servizio militare.
Il riconoscimento di tale diritto è stato accertato, anche in favore del personale Ata, dalla giurisprudenza di merito che ha accolto i ricorsi condannando il Ministero ad attribuire il punteggio di ulteriori 6 punti per il servizio di leva militare obbligatorio o servizio ad esso equiparato.
L’attribuzione di maggior punteggio potrebbe significare possibilità concrete di ottenere incarichi a tempo determinato accumulando punteggio anche ai fini delle graduatorie Ata 24 mesi.
Cosa occorre per partecipare al Ricorso?
Per partecipare al ricorso è necessario essere in possesso di un certificato che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio o servizio ad esso equiparato conseguito successivamente al tiolo di accesso nelle graduatorie Ata e che il servizio sia prestato non in costanza di nomina.
Perché fare Ricorso? Motivi del Ricorso
Il ricorso ha come obiettivo:
il riconoscimento del punteggio, ai fini delle gradutorie del personale Ata del punteggio spettante – fino a 12 punti – per l’espletamento del servizio militare di leva obbligatorio o servizi ad esso assimiliati.
Che tipo di Ricorso verrà attivato?
Lo studio legale proporrà un ricorso singolo innanzi al Tribunale del Lavoro.
Chi può aderire al Ricorso? A chi è rivolto?
Il ricorso è rivolto a personale Ata già inseriti nelle graduatorie che chiedono il riconoscimento del servizio di leva prestato
non in costanza di nomina
successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle medesime graduatorie.
DOCENTI E PERSONALE ATA: RECUPERA CON NOI FINO A 24 MENSILITA’ A TITOLO RISARCITORIO E AI FINI DELLA RICOSTRUZIUONE DI CARRIERA. LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO!
Il ricorso è rivolto a docenti, personale educativo e ATA precari che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio in scuola pubblica su posto vacante e disponibile e che possono ottenere la liquidazione del risarcimento del danno c.d. “comunitario” e, il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio, degli aumenti stipendiale, e dei servizi espletati in forza dei contratti a tempo determinato.
Il vostro diritto: La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27140 del 14 settembre 2022, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito che nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su c.d. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionale, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17 Rossato).
Spetta il risarcimento per reiterazione abusiva del contratto a termine.
La quantificazione del danno risarcibile è commisurata al numero dei Contratti a Tempo Determinato aventi ad oggetto supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto) che l’aspirante docente abilitato ha stipulato con l’Amministrazione Scolastica. L’utilizzo abusivo dei Contratti di Supplenza deve superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto vacante e disponibile al fine di dimostrare che l’utilizzo di detto strumento contrattuale non è determinato da fattori temporanei ed occasionali come ad esempio l’assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente
Chi può partecipare al ricorso:
Docenti e personale ATA che hanno stipulato almeno tre contratti – Non vi sono termini di decadenza.
Documenti necessari:
- Contratti di lavoro a tempo determinato.
Per info:
mail: studiolegale.fasano@virgilio.it
WhatsApp: 3348120803
Linea Fissa: 091/545808