Grilli Castelbuonesi: chi paga il caos della TARES?

Grilli Castelbuonesi: chi paga il caos della TARES?

“A pochi giorni dalla scadenza della TARES i cittadini italiani non sanno nemmeno quanto devono pagare. L’artefice principale del “caos Tares” è il governo che ha cambiato mille volte idea sulla gestione dell’imposta. La Tares è suddivisa in due voci distinte: la tassa rifiuti di competenza degli enti locali ed il tributo per i servizi indivisibili che va allo Stato. Il decreto “Imu-2” consentiva ai Comuni la possibilità di applicare anche per il 2013 la Tarsu e la Tia utilizzate nel 2012. Facoltà che molti comuni avevano colto con favore per non vessare ulteriormente i cittadini già tartassati oltre misura. Il Governo però ha preteso il pagamento della maggiorazione di competenza statale (0,30 euro a mq) costringendo i Comuni alla predisposizione e l’invio ai contribuenti del modello di pagamento, F24 o bollettino postale. Il costo più alto lo pagano i cittadini. Il costo più alto lo pagano i cittadini. Lo Statuto del Contribuente (art.3) stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Quindi molti potrebbero decidere di non pagare semplicemente perchè stanno ricevendo il bollettino con i calcoli dela Tares praticamente a ridosso della scadenza stabilita il prossimo 24 gennaio.”
Carla Ruocco Deputata del MoVimento 5 Stelle

 

 

Abbiamo voluto utilizzare il passaggio del porta voce alla Camera Carla Ruocco per esprimere il disappunto e il disagio che in questi giorni, a partire dai singoli cittadini a finire alle categorie produttive, stanno vivendo in un incremento esponenziale di una delle imposte più onerose attualmente in vigore, ovvero la TARES!
La posizione del M5S in tal senso è chiara, è da nove mesi a questa parte, che sta lottando in Parlamento per far passare i suoi emendamenti alla cui base vi stanno i veri tagli ai costi della politica e agli sprechi (Tagli delle pensioni d’oro, abolizione IRAP, No acquisto agli F35, No TAV, No Muos, No Slot e recupero dei 98 miliardi di euro condonati ai concessionari delle Slot etc. etc.) Tutti sistematicamente cassati dal “Partito Unico” o meglio conosciuto come “Governo delle Larghe Intese”! Governo che sostiene di aver abbassato sensibilmente le tasse, ma che in realtà obbliga i comuni con questa “nuova” tassa, per esempio, a vessare i propri cittadini, cercando a tutti i costi di fare cassa. Proprio così come a nostro avviso sta avvenendo a Castelbuono, ove purtroppo dobbiamo innanzitutto anche noi far notare una scarsa sensibilità a livello economico-amministrativo nei confronti dei Castelbuonesi, i quali anche loro in questi giorni si sono viste recapitare pesanti gabelle inerenti la TARES. Una tassa che paradossalmente dovrebbe coprire il costo di tutti quei servizi come la raccolta dei rifiuti, a servizi vari, che proprio nell’ultimo periodo risultano carenti o non totalmente efficenti. Dal non seguire pedissequamente in maniera coerente tutti i criteri della “Strategia Rifiuti Zero” che permetterebbe come avviene in molti comuni (http://www.comune.capannori.lu.it/) un abbassamento dei costi di gestione dei rifiuti e un maggior rispetto delle sensibilità ambientali (che i cittadini hanno oramai insito in sé ma che l’attuazione di certe scelte elettorali e politiche né hanno minato la credibilità nel tempo). Fino a una precarietà di certi servizi, come quello della sicurezza dei cittadini stessi, come da noi messo all’attenzione dell’opinione pubblica all’indomani dell’ennesimo caso di inefficente tempestività e mancata attuazione del piano di intervento (Il MoVimento 5 Stelle Castelbuono chiede al Sindaco il piano di intervento in caso di incendio, alluvione o qualsiasi altra calamità accidentale o naturale) onde poi successivamente scoprire che tutti i comuni tramite:

La legge n. 100 del 12 luglio 2012 che prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali. Il 12 ottobre 2012 il Dipartimento ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale.

 

(Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piani_di_emergenza_comuna.wp)

 

Purtroppo ancora attualmente, non ci è stata ancora data conferma di un piano di intervento per il comune di Castelbuono, ed inoltre ancora attendiamo un chiarimento su ciò che abbiamo chiesto come cittadini ed Attivisti del M5S Castelbuono, al 1° cittadino. Considerato che se i cittadini devono pagare caro per dei servizi che poi risultano pure non efficenti, sfioriamo il paradosso!

Di seguito vi riportiamo una relazione che abbiamo preparato per spiegare cos’è la TARES, qual’è la sua applicazione e il suo impatto nelle tasche dei cittadini.

TASSA TARES: COSA E’?

 

La TARES è una tassa Comunale. E’ stata istituita con Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 al fine di sostenere i costi relativi allo smaltimento e raccolta dei rifiuti e di altri servizi comuni detti indivisibili, quali illuminazione e manutenzione stradale, polizia municipale, anagrafe etc… fino ad oggi a carico dei singoli Comuni. Il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il COMUNE.

Il DPR158/99 è il decreto attuativo che regolamenta le modalità di applicazione della Res, stabilisce i criteri per l’individuazione del costo del servizio e della tariffa. Entro il 24.01.2014 va effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni sono tenuti a inviare il modello di pagamento precompilato in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, anche non utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti.

Il tributo è commisurato all’anno solare, computato in giorni nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione all’uso ed alla tipologia dell’attività svolta. La tariffa è determinata in funzione del piano finanziario deliberato dal consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio previsionale dello stesso anno. La delibera anche se approvata successivamente al’inizio dell’esercizio ma entro approvazione del bilancio di previsione dello stesso anno, ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, diversamente si applicherà la tariffa deliberata l’anno precedente.

La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica, ed è suddivisa in:

  • Quota fissa (costi amministrativi, di spazzamento, etc)
  • Quota variabile ( costi di raccolta e smaltimento rifiuti)
  • Quota fissa (0,3 euro/mq) a copertura dei costi indivisibili dei servizi comunali.

In modo che sia garantita la copertura integrale dei costi del servizio.

Chi sarà incaricato di riscuotere i tributi

Ai comuni è stata data la possibilità di affidare il servizio di riscossione tributo e dello smaltimento dei rifiuti ad aziende private. Saranno tali aziende ad inviare ai contribuenti i bollettini e le indicazioni delle modalità di pagamento. Sarà anche a loro carico segnalare i soggetti che non pagano il tributo andando ad attivare le procedure di riscossione.

Chi dovrà pagare la Tares

La TARES dovrà essere pagata dai proprietari o occupanti di beni immobili che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti. Sono esclusi dalla tassazione le aree che non possono produrre rifiuti .Le aree escluse sono le aree scoperte con carattere “pertinenziale” o “accessorie” alle abitazioni private, sono ancora escluse le aree condominiali non detenute o occupate in via esclusiva (vedi art. 1117 del codice civile).

Quali locali sono assoggettabili ai fini della determinazione della superficie della TARES

Devono essere conteggiati i locali “coperti”, mentre sono esclusi i portici le terrazze ed i balconi. Sono pertanto conteggiabili tutti i locali abitativi ed accessori (taverne, garage) ed i “sottotetti” indipendentemente dall’altezza, se pavimentati e riscaldati.

Come si determina la Tares

La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria, la superficie catastale rapportata all’80% (per le categorie D e E è quella dichiarata). Nel caso di civile abitazione priva, in visura catastale, della “superficie catastale”, la stessa dovrà essere dichiarata dal proprietario o occupante. Per la determinazione della tariffa si devono conoscere alcuni aspetti quali il numero dei residente, l’uso, la produzione media dei rifiuti ed altri parametri. All”importo così determinato (come precedentemente fatto per la TARSU o TIA) viene aggiunta la tariffa per i servizi indivisibili pari ad € 0,30 per ogni mq. di abitazione. Viene fatta una classificazione delle utenze in base al numero di componenti del nucleo familiare e in funzione del tipo di attività produttiva. Per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche della Tares si utilizzano i coefficienti Ka per la parte fissa, in ragione della popolazione e dell’ubicazione del Comune e i coefficienti Kb per la parte variabile, rappresentati, quest’ultimi, in range delimitati tra un valore minimo e un valore massimo. Analogamente, per le utenze non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kc per la parte fissa e gli intervalli di produzione Kd ( kg/mq anno ) per la parte variabile, entrambi i coefficienti sono compresi in range tra un minimo e un massimo.

TARIFFA DOMESTICA

Numerocomponenti

nucleo familiare

Tariffa al

mq 2013

Tariffa al

mq 2012

Differenza

2013-2012

Differenza2013-2012

in %

UNO*

1,96

2,59

-0,63

-24,32%

DUE

2,8

2,59

0,21

8,11%

TRE

3,3

2,59

0,71

27,41%

QUATTRO

3,72

2,59

1,13

43,63%

CINQUE

3,98

2,59

1,39

53,67%

SEI O PIU’

4,3

2,59

1,71

66,02%

* la medesima tariffa si applica alle residenze stagionali

Si nota un forte aumento della tariffa crescente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare cercando di legare il costo del servizio all’effettiva produzione di rifiuti, che aumenta al’aumentare dei componenti familiari. Fortissimi aumenti per famiglie numerose e risparmi per famiglie con un solo componente. Si và verso una miglior distribuzione dei costi, ma nel complesso il servizio ha un costo elevato che potrebbe essere ridotto attraverso una maggior differenziazione e rimpiego dei rifiuti.

Pagamento della tares

Il pagamento delle rate previste nel 2013 relative alla tassa rifiuti TARES, determinate con le disposizioni Tarsu o Tia, verrà effettuato attraverso bollettini MAV inviati dai Comuni ai cittadini. La rata di Dicembre, con l’entrata in vigore della TARES, sarà pagata con F24. A partire dal 2014 il pagamento della TARES potrà avvenire con il bollettino postale e il Mod. F24.

Il numero delle rate di versamento del tributo saranno stabilite dai singoli Comuni con apposita delibera. La delibera Comunale, con la quale dovranno essere stabilite anche le more da applicare per i tardivi pagamenti, dovrà essere pubblicata anche sul sito web “istituzionale” almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di versamento. Nel rispetto della normativa citata il Comune di Castelbuono ha deliberato con del.C.C.n. 39 del 28/06/2013 adottando nei modi e nei termini di legge, per l?acconto TARES 2013, le tariffe della TARSU 2012. L’acconto TARES 2013 è pari all’80% del corrispondente importo TARSU pagato per l’anno 2012 diminuito di un importo pari al 10% corrispondente alle abrogate addizionali ECA e MECA. Quanto versato con le prime rate sarà portato a conguaglio nell’ultima rata dovuta per il 2013 a titolo di TARES., nella quale verrà aggiunto anche il tributo per i servizi indivisibili. Per il saldo verranno inviati successivamente i relativi avvisi, applicando tariffe e modalità di pagamento della nuova TARES.

Riduzioni ed esenzioni

Il Comune ha previsto riduzioni di tariffe TARES  per le utenze domestiche nella misura del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di 6 mesi, e per i fabbricati rurali per uso abitativo. Riduzione del 20% per abitazioni ad uso stagionale o limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni annui. Nel caso in cui il Comune abbia in atto una raccolta differenziata dei rifiuti domestici è ammessa una riduzione proporzionale alla “quota di differenziato”. Le riduzioni di tariffa saranno stabilite nei regolamenti Comunali. Ad esempio, sarà possibile avere uno sconto, se l’unità immobiliare è provvista di “compostiera”. Anche per le aree non domestiche ad uso stagionale è prevista una riduzione del 30%. Tali riduzione saranno applicate a seguito di richiesta del soggetto passivo con relativa documentazione.

Riduzioni anche per gli utenti domestici (non prevista per gli utenti non domestici) che hanno livelli del servizio di raccolta dei rifiuti inferiore a quello standard, in questo caso è previsto il pagamento di una parte della tariffa, che è del 40% se il più vicino centro di raccolta è situato ad una distanza minore o uguale a 500 mt, del 30% se è fra 500 e 1000 mt, e del 20% se è a più di 1000 mt.

Sono escluse le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il loro particolare uso, o perché oggettivamente inutilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccate, collabenti) e le aree escluse a norma di legge. Non si tiene conto delle aree che producono rifiuti speciali e/o pericolosi il cui smaltimento è disciplinato da apposite leggi. Qualora per le utenze non domestiche, non sia possibile distinguere le aree che producono rifiuti speciali da quelle che producono rifiuti non speciali, sono previste riduzioni a seconda del tipo di attività economiche.

Sono escluse dal pagamento della tares le abitazioni che non risultano oggettivamente abitabili ( senza mobilia, e senza l’ attivazione dei servizi di erogazione elettrica, idrica , telefonica, gas, calore e informatica. L’attivazione di uno solo dei precedenti servizi o la presenza di mobilia, determina l’assoggettamento al tributo.

Si fa presente che con sentenza 121/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha “sostenuto” che l’attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. I locali di deposito e magazzini sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche e elettriche.

Inoltre sono esentati i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • Condizione di disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall’inps.
  • Assistite in modo permanente dal comune.
  • Soggetti con reddito non superiore a delle soglie fissate dall’ art. 4 del d.lgs 29.04.1998 n° 124

L’esenzione verrà erogata a seguito di domanda dell’interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

 

A chi andrà il pagamento della Tassa sui rifiuti

L’importo da corrispondere per i servizi indivisibili, stabilito nella misura minima di € 0,30, sarà completamente devoluto allo Stato. Solo l’eventuale aumento di € 0,10, relativo ai servizi indivisibili a partire dal 2014 sarà trattenuto dai comuni. L’introduzione della  TARES farà si che lo Stato non finanzierà più i singoli Comuni per la manutenzione stradale e gli altri servizi comunali.

 

Obbligo del comune è di redigere un piano finanziario che mostri i costi da sostenere (fissi e variabili) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PIANO FINANZIARIO COMUNE CASTELBUONO ANNO 2013

PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI OPERATIVI GESTIONE RIFIUTI

Costi operativi di gestione 1.173.092,65
Costi comuni 498.975,68
Costi gestione capitale 21.384,61
Minori entrate per riduzione
Agevolazioni
Contributo comune per agevolazioni
Totale costi 1.693.452,94
Riduzione RD ut. domestiche

 

 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

 

COSTI VARIABILI (euro)

Costi raccolta e trasporto RSU 421.567,15
Costi di trattamento e smaltimento RSU 167.962,27
Costi di raccolta differenziata per materiale 290.163,57
Costi di trattamento e riciclo 115.466,98
Riduzioni parte variabile
TOTALE 995.159,97

 

COSTI FISSI (euro)

Costi spazz. Elavaggio strade e aree pubbliche 177.932,68
Costi Amm. di Accertam. Riscoss. e Cont. 76.290,33
Costi Generali di Gestione 433.472,69
Costi Comuni Diversi 10.787,34
Altri costi
Riduzione parte fissa
Totale parziale 676.908,36
Costi d’uso del capitale 21.384,61
TOTALE 698,292,97

 

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