Mufara, respinto ricorso ambientalisti: il telescopio si può costruire

[www.rainews.it] I giudici del Tar siciliano della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste contro la realizzazione l’osservatorio astronomico da realizzare su monte Mufara, a Isnello, nel Palermitano. 

Il ricorso era stato presentato da Legambiente Sicilia Aps Ets, Club Alpino Italiano Sicilia Aps Ets, Wwf Sicilia Nord Occidentale Odv Ets, LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli Odv, contro il via libera alla struttura dato dall’ente parco delle Madonie, e dalla Sovisma Spa, Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie, e dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’Esa, Agenzia Spaziale Europea, dall’assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, dall’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana, Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo. 

Gli ambientalisti chiedevano la sospensione della determina con la quale con la quale l’Ente Parco ha espresso “parere favorevole, ovvero nulla osta” in merito alla “Realizzazione dell’osservatorio astronomico e costruzione di strada di accesso all’osservatorio e opere connesse” e la determina della conferenza dei servizi decisoria indetta dallo sportello unico attività produttive denominato “Suap Madonie Associato” per l’approvazione del progetto volto alla “realizzazione osservatorio astronomico, costruzione di strada di accesso all’osservatorio, realizzazione e posa in opera di una linea di media tensione per alimentazione elettrica, derivazione di linea in fibra ottica da manufatto esistente, derivazione di linea d’acqua da linea esistente”.

Questo il verdetto dei giudici amministrativi:

Premesso che, 
con il ricorso in esame, le odierne istanti hanno impugnato sia il nulla osta reso dall’Ente Parco delle Madonie in data 9 maggio 2024 in relazione alla conferenza di servizi decisoria indetta dallo “SUAP MADONIE ASSOCIATO” per l’approvazione del progetto “Realizzazione Osservatorio Astronomico, costruzione di strada di accesso all’osservatorio, realizzazione e posa in opera di una linea di media tensione per alimentazione elettrica, derivazione di linea in fibra ottica da manufatto esistente, derivazione di linea d’acqua da linea esistente Foglio 8 part.lle 18-19-21”; 
sia, la determinazione n. 024/2023 del 23 maggio 2023 del “SUAP MADONIE ASSOCIATO”, di conclusione positiva della suddetta conferenza dei servizi; 

Rilevato preliminarmente che, 
nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, si è costituita l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) al solo fine di fare valere l’immunità di giurisdizione e di esecuzione in base all’art. 4 dell’allegato 1 della N. 00980/2024 REG.RIC. Convenzione istitutiva dell’ESA firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 giugno 1977, n. 358; 

Ritenuto che, 
ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare – e a prescindere dagli ulteriori profili in rito eccepiti – la consistenza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione del SUAP del 23 maggio 2023 preclude l’esame del fumus boni iuris, in quanto: 

– le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale provvedimento conclusivo, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso (v. art. 20 l.r. n. 7/2019), quantomeno dall’invio degli atti di diffida (gli ultimi, in atti, di novembre 2023 e di gennaio 2024); 

– il (pure censurato) nulla osta reso espressamente dall’Ente Parco – ben oltre la chiusura della conferenza e l’adozione della determinazione conclusiva SUAP, a conferma/sanatoria dell’assenso implicitamente acquisito dal SUAP – non appare idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione (v. per l’inefficacia delle determinazioni tardive, l’art. 2, co. 8 bis, della l. n. 241/1990); 

con conseguente inammissibilità per carenza di interesse all’annullamento di tale inefficace atto, e non rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104 (conv. con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136); 

Ritenuto, pertanto, che: 
– va respinta l’istanza cautelare, non residuando spazio per l’eventuale delibazione dei profili di danno nei quali parte ricorrente ha insistito ma che risultano per altro contestati e/o negati dalle parti resistenti

– avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, le spese della presente fase cautelare possono, in atto, essere compensate. 

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. N. 00980/2024 REG.RIC. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024

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