Ordinanza impositiva di test e\o tamponi, il dott. Antonio Di Pasquale scrive al Prefetto: è illegittima

L’ordinanza sindacale – che impone test sierologici e\o tamponi a varie categorie di esercenti commerciali e commessi che operano nel territorio di Castelbuono – ha sollevato, come prevedibile, un coro di proteste per ragioni economiche e sanitarie. Non pochi commentatori hanno peraltro fatto notare come molte risorse economiche sono state dall’amministrazione malamente utilizzate, come ad esempio, l’acquisto delle tanto discusse visiere mentre potevano essere impegnate a tale scopo.

Riceviamo e pubblichiamo adesso una nota inviata al sindaco di Castelbuono e al Prefetto U.T.G. di Palermo dal nostro concittadino dott. Antonio Di Pasquale, medico-chirurgo e già amministratore del Comune di Castelbuono, che argomenta molto dettagliatamente la presunta illegittimità dell’atto contestato.


Al Signor Sindaco del Comune di Castelbuono

e pc al Sig. Prefetto di Palermo

Il sottoscritto dr. Antonio Di Pasquale, medico-chirurgo e già amministratore del Comune di Castelbuono, nei lontani anni 80, ed ivi residente, con la presente

CONTESTA

l’ordinanza sindacale n° 140 del 25/09/2020 in quanto priva di validità giuridica e lesiva dell’art.32 della Costituzione italiana.

L’emanazione di un’ordinanza extra ordinem richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria. Se da un lato la libertà di contenuto delle ordinanze extra ordinem si rende necessaria proprio in ragione della loro funzione, dall’altro lato è necessario che tale potere trovi fondamento nella legge statale.

Esse, quindi, devono in primo luogo rispettare i principi generali dell’ ordinamento giuridico: non dovranno pertanto violare i precetti costituzionali nonché gli altri principi generali dell’ordinamento non deducibili da norme costituzionali.

L’urgenza è caratterizzata dall’impossibilità di differire nel tempo l’intervento dell’Autorità al fine di scongiurare l’ipotesi di danno incombente.

La contingibilità, invece, mette in evidenza la natura residuale dell’ordinanza sindacale, il cui ricorso si rende necessario al verificarsi di situazioni non altrimenti disciplinate dall’ordinamento giuridico.

Nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria non può dirsi sussistente il requisito della contingibilità dello esercizio dei poteri extra ordinem del Sindaco nei termini appena descritti. Infatti l’art. 35 del D.L. n°9 del 2 marzo 2020 ha sancito l’inefficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in contrasto con le misure statali nelle more adottate.

Inoltre con il D.L. n° 19 del 25 marzo 2020, art.3, è stato confermato il divieto imposto ai Sindaci di ricorrere allo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte all’emergenza con misure divergenti da quelle legislativamente imposte. Infatti lo Stato ha prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l’emergenza epidemiologica, impedendo così l’adozione di provvedimenti amministrativi derogatori adottati a livello locale. Tale evenienza pregiudicherebbe l’uniformità ed unità d’azione gettando nel caos la popolazione.

In tale contesto, piuttosto che arrogarsi le competenze spettanti al altre Autorità, i Sindaci debbono implementare l’effettiva applicazione della strategia d’azione individuata dall’Amministrazione centrale dello Stato. A tal proposito, la sopracitata ordinanza travalica nei compiti di esclusiva competenza della Regione Sicilia tramite le AUSL.

Dott. Antonio Di Pasquale

Castelbuono lì 28/09/2020


Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

7 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments
7
0
Cosa ne pensi? Commenta!x