Sentenza del Giudice di Pace: Il Parco non è responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica a cose o persone

Sentenza del giudice di Pace: Il Parco non è responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica a cose o persone

Con sentenza del 15 aprile c.a. il Giudice di Pace di Polizzi Generosa ha emesso un dispositivo che conferma il difetto di legittimazione passiva dell’Ente Parco delle Madonie in merito ai danni causati a cose o persone da parte della fauna selvatica, all’interno del territorio dell’area protetta. La sentenza fa riferimento ad una vicenda giudiziaria nata nel 2009 a causa di un danno (di circa 1.500 euro) causato, nella notte del 6 maggio 2009, ad una autovettura di proprietà del ricorrente (C. G. residente in Altavilla Milicia). Dei suidi si erano introdotti nel terreno, in territorio di Polizzi Generosa, di proprietà del ricorrente scagliandosi contro le gomme e la carrozzeria della vettura.

 

Chiamato in causa l’Ente Parco per l’intero risarcimento del danno, il giudice ha ritenuto, prima ancora di entrare nel merito della causa, di valutare la questione relativa alla legittimazione passiva dell’Ente Parco delle Madonie. E cioè se realmente possa essere individuato l’Ente Parco quale soggetto responsabile dei danneggiamenti causati dalla fauna selvatica in area di Parco. Valutate le norme di legge in proposito è stata esclusa ogni forma di responsabilità diretta da parte dell’Ente. In particolare sono state attentamente esaminate le disposizioni del codice civile, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 2043 c.c. (risarcimento da fatto illecito) e 2052 (danno cagionato da animali); la L.R. 14 del 9 agosto 1988 (istitutiva dei Parchi Regionali), il regolamento dell’Ente Parco delle Madonie e la giurisprudenza più recente ed autorevole, come ad es. la sentenza della Corte di Cassazione del 28 aprile 2006 n. 7080, secondo cui, in siffatti casi “L’art. 2052 c.c. è inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici”.

 

Esaminate le disposizioni in materia il Giudice di Pace rileva come “la vigilanza attribuita all’Ente Parco non risulta essere quel generale potere – dovere di sorveglianza del territorio che la legge quadro nazionale attribuisce allo Stato ( e per quanto riguarda la Sicilia alla Regione) ma una parte di tale potere – dovere, che può definirsi e viene definita vigilanza ambientale”.

 

Il giudice, a titolo di esempio, fa anche riferimento a diverse sentenze passate in giudicato dove, nel caso di danni determinati dall’attraversamento delle strade da parte di animali selvatici, anche in aree protette, si individua in capo all’Anas ed alla Polizia Stradale la legittimazione passiva e la responsabilità dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.

 

Tornando alla vicenda trattata, la sentenza conferma che in capo all’Ente Parco, come da regolamento, ricade il mero obbligo di indennizzo, come tale forfettario,  dei danni causati alle colture nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 3 del predetto regolamento, mentre il compito di salvaguardare la popolazione da eventuali danni causabili da fauna selvatica è attribuito in Sicilia alla Regione e, per il suo tramite, al Corpo Forestale, che dipende dall’Assessorato Regionale al Territorio Ambiente.

 

“Questa sentenza fa finalmente luce su una questione fondamentale  – afferma il presidente del Parco delle Madonie Angelo Pizzuto – perché afferma in modo chiaro ed inequivocabile la mancanza di responsabilità del nostro Ente in merito ai danni causati dai suidi, se non appunto, in termini di solo indennizzo (data l’eccezione prevista nel nostro regolamento) per quelli causati alle coltivazioni ed entro i limiti erogabili dai nostri uffici.  L’Ente Parco è impegnato in prima linea per affrontare e risolvere l’emergenza suidi nel nostro territorio – continua Pizzuto – abbiamo tentato tutte le strade possibili e a più riprese abbiamo implorato più volte un intervento serio da parte del Governo Regionale e dell’ARS. Non ci fermeremo fino a quando non ci daranno la possibilità di intervenire con rigore per fermare questa piaga. Intanto però questa sentenza ci consente di affermare che avevamo ragione! L’Ente Parco non è  e non può essere indicato come il responsabile dei danni causati dai Suidi, è anzi il primo e principale danneggiato”

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