Vengo anch’io no tu no!
Lettera aperta di Antonino Brancato agli amministratori comunali
Al Sig. Sindaco
Agli Assessori
Al Presidente del Consiglio
A tutti i Consiglieri comunali
E’ con molta amarezza che ho deciso di scriverVI cosi apertamente, nella considerazione che nessuna delle Vostre AUTOREVOLI Voci si è fatta sentire, in ordine alla possibilità di modificare l’ordinanza n. 84 del 26/06/2015 che istituisce l’Area Pedonale Urbana (APU), laddove incide NEGATIVAMENTE sul diritto INVIOLABILE delle persone disabili.
Premetto che in un primo momento mi ero rivolto al prof. Mazzola Giuseppe, essendo memore di una sua interrogazione in Consiglio comunale, quando insieme all’attuale Sindaco chiesero conto e ragione all’ex sindaco Mario Cicero delle motivazioni che ESCLUDEVANO le persone disabili a transitare e sostare nelle ZTL in conseguenza delle ordinanze n. 77 e 113 del 2008.
Non conosco i motivi che hanno indotto il Sindaco a cambiare idea, voglio ricordare che nell’ultima campagna elettorale, con me presente, aveva preso impegni direttamente con le persone “lese” nei diritti, in virtù delle ordinanze prima citate.
Si vocifera che, secondo i bene informati, fra le motivazioni che avrebbero spinto il Sindaco a cambiare idea ci sarebbero dei “presunti abusi” sull’utilizzo del contrassegno H, non certamente IMPUTABILE a chi è veramente disabile.
Non vi è nessuna ragione giustificabile per fare ricadere sui disabili le difficoltà delle Amministrazioni di turno ad affrontare e risolvere questi “presunti abusi”.
E’ evidente a tutti che di questi “presunti abusi” alcuni di essi rientrano nella sfera di controllo e competenza dell’Amministrazione comunale.
Mi riferisco a chi circola utilizzando il contrassegno intestato a persone defunte. Contrassegno falso o falsificato, ecc… ecc.
Oggi non siamo più in presenza di ZTL ma di APU.
Mi permetto di sottolineare, se mai fosse sfuggito, che il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile di circolare (transitare) anche nelle APU, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11, c. 1 e 3 e art. 12 D.P.R. 503/1996).
Aggiungo che l’art. 3 del CdS attribuisce ai veicoli al servizio dei disabili lo stesso rilievo previsto per le biciclette e per i mezzi ad emissione zero di piccole dimensioni. Lo stesso CdS riconosce che non sono i singoli veicoli dei disabili a rovinare la vivibilità delle aree pedonali.
Pertanto è necessario per tutti gli Amministratori locali di acquisire la consapevolezza che se si vuole rimanere nella LEGALITA’, quando si tratta di porre ulteriori ostacoli o impedimenti, annullare o limitare le necessità del disabile (accessibilità e fruibilità in primis), non si ha a che fare con questioni di SECONDARIA IMPORTANZA.
Cari Amministratori, purtroppo, questa ultima ordinanza in materia di pedonalizzazione incide NEGATIVAMENTE sul diritto inviolabile delle persone veramente disabili, cosi come titolato dall’art. 2 della nostra COSTITUZIONE.
Chiudo ricordando agli addetti ai lavori la CONVENZIONE ONU sui disabili, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 che supera di gran lunga le ordinanze di Giunta comunale n. 77 e n. 113 del 2008, citate a mo di copia e incolla, che sono fuori dal tempo e dalla Storia.
In un contesto normativo del genere pare difficile che una Amministrazione comunale possa ESCLUDERE ciò che gli orientamenti e le Leggi di rango superiore INCLUDONO.
Cordiali Saluti
Antonino Brancato